BONUS IMPRESE TURISTICHE
Presentazione delle domande dal 28 febbraio 2022
Il Ministero del Turismo ha pubblicato l’Avviso prot. n. 2615/22 del 18 febbraio 2022 recante modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per l’erogazione del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto destinato alle imprese turistiche.
A partire dal 21.02.2022 sul sito di Invitalia è possibile scaricare il facsimile della domanda, la guida e gli allegati, mentre dal 28 febbraio - e per i successivi 30 giorni - è possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda online e inviarla assieme agli allegati.
Imprese interessate
La Legge 233/2021 ha introdotto, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), incentivi destinati a:
- imprese alberghiere;
- strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla L. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali,
- alle strutture ricettive all’aria aperta;
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici;
che devono essere proprietarie degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività recettiva o il servizio turistico, oppure gestire, in virtù di un contratto regolarmente registrato (da allegare obbligatoriamente alla domanda), un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi.
Interventi agevolati
Gli interventi ammissibili, disciplinati dall’articolo 4 dell’Avviso pubblico del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021, riguardano:
interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture;
interventi di riqualificazione antisismica (di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir);
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere antisismiche;
realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
interventi di digitalizzazione con riferimento alle spese previste dall’articolo 9, comma 2, D.L. 83/2014, esclusi i costi relativi all’intermediazione commerciale;
l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, inclusa l’illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi descritti dalla lettera a) alla lettera e) del presente elenco.
Misura dell’agevolazione
Gli incentivi, spettanti sotto forma di credito d’imposta e contributo a fondo perduto, sono concessi nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per l’anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli investimenti di riqualificazione energetica ed un’altra del 40 per cento dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’80 per cento delle spese ammissibili sostenute per interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano state sostenute dal 7 novembre 2021 (si tiene conto della data fattura).
Ai medesimi soggetti può essere riconosciuto anche un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi sopra richiamati, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro.
Le spese devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori o da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Presentazione delle domande
Le domande per la concessione del contributo a fondo perduto e del credito d’imposta vanno presentate in via telematica dalle ore 12:00 del 28 febbraio 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 marzo 2022 con le seguenti modalità:
a) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura online;
b) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;
c) caricamento del modulo di domanda di agevolazione, debitamente compilato e digitalmente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dei relativi allegati;
d) invio della domanda;
e) rilascio da parte della piattaforma online dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.
Entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, fatte salve eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti, il Ministero del turismo procede alla concessione dei contributi sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle richieste.
FAQ del Ministero del Turismo
Sul sito del MIT sono state pubblicate diverse FAQ, tra le quali:
- la domanda può essere presentata anche se l’impresa ha sede legale all’estero, se gli investimenti sono per un’unità locale in Italia e, altro caso, anche se l’impresa è iscritta al registro delle imprese ma ha sospeso temporaneamente l’attività a causa della pandemia;
- per “struttura” si intende che l’impresa turistica può presentare la domanda per una sola struttura di impresa, ossia il complesso dei locali in cui si esercita l’attività d’impresa, per esempio anche la dependance, gli impianti sportivi, ecc. invece l’impresa che gestisce una catena o più strutture ricettizie distinte può richiedere il contributo solo per un complesso;
- in caso di richiesta da parte del proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento presso cui si esercita l’attività turistica il contratto d’affitto deve essere regolarmente registrato (da allegare alla domanda) e avere durata (o durata residua) non inferiore a 5 anni; la proprietaria può essere iscritta al Registro delle Imprese con un codice Ateco non alberghiero;
- se l’attività di ristorazione è prevalente rispetto all’attività ricettiva non si può fruire delle agevolazioni;
- la riduzione degli incentivi teorici in misura proporzionale viene operata nel caso in cui le risorse disponibili non consentano il raggiungimento di un numero di imprese tra 3.500 e 3.700;
- gli interventi possono riguardare anche una sola parte dell’immobile (un lotto) e anche soltanto l’installazione di finestre e infissi, purché sia certificato l’incremento dell’efficienza energetica;
- la destinazione urbanistica del fabbricato interessato deve essere per l’attività turistica in questione;
- la domanda può essere modificata ai sensi dell’art. 6, c. 4 Avviso 23.12.2021 per presentare più volte i documenti e, ai fini dell’ordine cronologico, si considera la data dell’invio dell’ultimo documento entro i termini di presentazione (30 giorni dall’apertura della piattaforma);
- il DURC può essere anche irregolare, verrà assegnato un termine per regolarizzarlo.
21/02/2022